Una buona notizia per le aziende e le imprese che desiderano rinnovare o potenziare il proprio parco macchine. La legge finanziaria 2021, pubblicata in gazzetta ufficiale il 30 dicembre, ha prorogato e incrementato al 50%, da usufruire in tre anni, il credito d’imposta 2021 per chi acquista beni materiali che soddisfano i requisiti Industria 4.0.
Vediamo, in sintesi, i punti essenziali da seguire.
Sugli acquisti effettuati dal 16/11/2020 al 31/12/2021 oppure sugli acquisti con acconto del 20% entro il 31/12/2021 e saldo entro il 30/06/2022 il credito d’imposta è variabile in base al totale degli investimenti fatti:
Totale acquisti annui
- fino a 2,5 mln: 50%
- fino a 10 mln: 30%
- fino a 20mln: 10%
Sugli acquisti dal 01/01/2022 al 31/12/2022 oppure sugli acquisti con acconto del 20% entro 31/12/2022 e saldo entro il 30/06/2023 il credito d’imposta è variabile in base al totale degli investimenti fatti:
Totale acquisti annui
- fino a 2,5 mln: 40%
- fino a 10 mln: 20%
- fino a 20mln: 10%
Il credito d’imposta è usufruibile, in tre quote annuali di pari importo, dall’anno di entrata in funzione dei beni ed a decorrere dell’interconnessione . Il credito è utilizzabile in compensazione tramite il modello F24.
Le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni dei comma da 1054 a 1058 della legge n. 178 del 30 dicembre 2020.
Le imprese (acquirenti) sono tenute a produrre una perizia asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, l’onere documentale può essere adempiuto attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
Per consentire al Ministero dello sviluppo economico di acquisire le informazioni necessarie per valutare andamento, diffusione ed efficacia delle misure agevolative introdotte, le imprese che si avvalgono di tali misure effettuano una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico. Con apposito decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico sono stabiliti il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione in relazione a ciascun periodo d’imposta agevolabile.