Caro materiali e appalti pubblici. Il “DECRETO AIUTI” è davvero un aiuto per tutti?
Una situazione a rischio
Tutti abbiamo assistito all’impatto che l’aumento dei prezzi di molteplici materiali ha avuto sul mondo dell’edilizia, prima a causa della pandemia, e in seguito per la guerra in Ucraina.
Il settore sta subendo il rincaro dei prezzi di tutti i principali materiali di costruzione, che vanno dai componenti di plastica per la posa di cemento fino ai sistemi per l’isolamento. Questa drammatica situazione rischia di portare al collasso l’edilizia italiana.
I provvedimenti del governo italiano
In tale contesto il Governo italiano è intervenuto con una serie di provvedimenti volti a sopperire al bisogno delle imprese di affrontare questa sconvolgente e imprevedibile crisi settoriale.
In data 18 maggio 2022, infatti, è entrato in vigore il Decreto Aiuti (d.l. 50/2022) recante “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”. Il Decreto apporta importanti novità in materia di appalti pubblici (artt. 26 e 27) nell’ottica di far fronte all’aumento vertiginoso dei prezzi dei materiali da costruzione, dei prodotti energetici e del carburante.
Il problema
In particolare, l’art. 26 del Decreto Legge n. 50/2022 prevede un meccanismo di indennizzo a fronte dei maggiori costi di realizzazione valido per il solo anno 2022. Sempre più imprese fornitrici e subappaltatrici però segnalano una chiara incongruità nell’operatività della norma in oggetto e dei benefici ad essa connessi. La sua applicazione avviene solo nei rapporti tra Stazione Appaltante Pubblica e l’impresa appaltatrice tralasciando coloro che infine in gran parte realizzano il lavoro: fornitori e subappaltatori.
L’intervento dell’esperto nella gestione legale degli appalti pubblici
Come sottolinea l’Avv. Francesco Luigi Pingitore: “La ratio della norma di cui all’art. 26 del D.L. n. 50/2022, è quella di mitigare, tramite il meccanismo di indennizzo in essa previsto, l’impatto del caro materiali e più in generale dell’aumento, imprevisto ed imprevedibile, del costo delle materie prime e dell’energia, in capo a tutti i soggetti che operano nella filiera degli appalti pubblici e non quella di riconoscere il beneficio dell’indennizzo a solo vantaggio dell’appaltatore principale. La lettura restrittiva proposta da alcune aziende, appaltatrici dirette della PA, alle istanze dei loro fornitori/subappaltatori formulate ai sensi del richiamato art. 26, è, a mio modestissimo avviso, incoerente con tale ratio legis ed è chiaramente incostituzionale per violazione di una pluralità di norme di rango primario, prime tra tutti gli articoli 2, 3 e 41 della Costituzione”.
La logica secondo la quale la norma di che trattasi si applicherebbe ai rapporti tra Stazione Appaltante Pubblica ed appaltatore delle opere e non, in maniera passante, anche a quelli tra Appaltatore, aggiudicatario dell’opera pubblica, e subappaltatore e/o fornitori è viziata da un illegittimo arricchimento in danno di chi, in veste di fornitore e/o subappaltatore, partecipa compiutamente alla realizzazione di quelle opere che costituiscono parte integrante e sostanziale delle lavorazioni da allibrare e computate nel SAL verso la S.A.
È importante evidenziare che il Governo ha fatto un grande sforzo adottando un buon metodo che però, a nostro parere, andrebbe perfezionato. La distribuzione dei benefici connessi al provvedimento deve essere equa: è impensabile, che un subappaltatore debba sostenere i maggiori oneri di realizzazione delle opere subappaltate e che il beneficio, invece, sia a tutto vantaggio dell’appaltatore principale.
L’avv. Francesco Luigi Pingitore ha già inviato alle Autorità di Governo un atto di significazione finalizzato a far cessare questa cavillosa interpretazione dell’art. 26 e ad evitare che si debba, per ottenere il ristoro, avviare una pletora di contenziosi che altro non faranno che aggravare un contesto di disagio già pesantemente impattante sul mondo del lavoro.