La troppa confusione tra “Noleggio” e “SubAppalto”, ha portato Assodimi a una decisione: entrare nel merito della questione affidandosi a un legale per chiedere un parere ufficiale all’ANAC e chiarire le differenze.
Il Noleggio è un servizio innovativo e non del tutto compreso nel panorama normativo italiano, quindi può capitare (e capita spesso) che nel gestire questo servizio, specie all’interno di gare/bandi dove si deve far rispettare al massimo la trasparenza e la normativa di riferimento non semplicissima da utilizzare, avvengano errori di valutazione.
Le incomprensioni
Negli anni spesso il SubAppalto è stato frainteso con il Noleggio a caldo, oppure ai noleggiatori è stato chiesto di applicare particolari contratti ai propri dipendenti per poter operare all’interno di specifici cantieri, oppure è stato chiesto di versare contributi in casse specifiche che magari esulano completamente dal settore noleggio.
A seguito di queste incomprensioni, Assodimi ha chiesto all’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) di dare una risposta completa su come il Noleggio debba essere considerato all’interno di un sistema complesso come quello degli appalti.
La risposta di ANAC
ANAC ha cercato di dare una definizione al Noleggio, specificando che ancora non esiste un riferimento nel nostro ordinamento, e indicando che il noleggio “sta avendo un notevole sviluppo per la convenienza degli imprenditori ad investire in macchine di cui non fanno uso continuativo”. L’autorità prosegue indicando il noleggio a freddo come la locazione del solo macchinario e il noleggio a caldo come la locazione del macchinario a la messa a disposizione di un dipendente con competenze specifiche.
Il noleggio a caldo prevede come prestazione principale la locazione del macchinario/attrezzatura e quindi è assimilabile alla figura contrattuale del noleggio a freddo a cui viene fornito un addetto all’utilizzo che non può avere ingerenza nell’attività produttiva. Nel noleggio a freddo e a caldo il locatore non assume nessuna incidenza né oggettiva né soggettiva sull’esecuzione dei lavori e quindi il noleggio risulta un sub affidamento(rispettando le soglie tipiche del subappalto e svolgendo le comunicazioni adeguate).
Il noleggio come sub-affidamento è tenuto alla sola comunicazione alla stazione appaltante, nell’art. 105 è riportato che la qualificazione SOA, l’applicazione di un CCNL territoriale e di conseguenza l’adesione a casse specifiche vale per il subappalto (quindi non per i sub-affidamenti e quindi non per il noleggio a freddo o caldo).
Alla luce di quanto riportato dall’ANAC, Assodimi, sarà di supporto a tutte le aziende sue associate per illustrare presso le sedi competenti la sostanziale differenza tra noleggio e sub-appalto e di conseguenza la distinzione delle richieste che dovranno essere poste al noleggiatore e le richieste errate. È inoltre intenzionata a portare avanti la richiesta di far riconoscere il settore del noleggio nei tavoli competenti perché questo venga definitivamente riconosciuto come tale e possa avere riferimenti normativi chiari a cui fare riferimento.